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Controllo dei lavoratori e privacy: il Comune di Bolzano sanzionato per aver violato i dati personali dei dipendenti

La ricerca del giusto equilibrio tra il diritto di tutela da parte dell’azienda nei confronti dei propri collaboratori e il diritto alla riservatezza di questi ultimi non è mai semplice. Anzi, si tratta di un terreno minato nel quale è fin troppo semplice cadere in errore, in particolare se non si approfondiscono in maniera adeguata le leggi e gli accordi in merito.

Come nel caso del Comune di Bolzano, sanzionato per 84 mila euro per aver trattato in maniera illecita i dati dei propri dipendenti. In particolare si è scoperto che da oltre vent’anni, il Comune utilizzava un sistema di monitoraggio del traffico web e dei log da parte dei dipendenti comunali. Il fine ultimo di questa attività di monitoraggio era quello di avviare procedimenti disciplinari nei confronti di chi violava il divieto di accedere a pagine non inerenti al proprio impiego e il caso è scaturito dalla denuncia di un dipendente “pizzicato” a passare ore sui social network, che ha lamentato il trattamento illecito dei propri dati.

Purtroppo, le accuse verso il dipendente sono cadute immediatamente per “inattendibilità dei dati raccolti”, senza contare che il Garante della Privacy ha proceduto perseguendo il Comune stesso per trattamento illecito dei dati nei confronti di tutti i suoi dipendenti.

La violazione compiuta dal Comune di Bolzano rivela senza dubbio una scorretta interpretazione della legge. Errore che cade nel malinteso secondo cui l’accordo con i sindacati sarebbe sufficiente a legittimare una tipologia di trattamento dati al di là di quanto prescritto dalle norme in vigore. Bisogna, invece, fare molta attenzione a questo punto, poiché qualsiasi tipo di accordo sindacale non può mai derogare a quanto sancito dalla disciplina legale.

Pertanto non è in alcun caso possibile giustificare un trattamento esteso e invasivo dei dati, come quello scelto dal Comune in questione, solo per l’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione web dei dipendenti, in quanto questa esigenza “non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell’interessato sul luogo di lavoro”.

Secondo il Garante della Privacy, infatti, il datore di lavoro non è autorizzato a monitorare la navigazione Internet del dipendente, mentre se desidera contestare l’indebito utilizzo di beni aziendali, potrebbe essere sufficiente verificare gli accessi al web e i tempi di connessione, senza indagare sul contenuto dei siti visitati.

Ma come comprendere a pieno quali sono i limiti posti dalla legge e riuscire comunque a tutelarsi? Quando si sospettano comportamenti illeciti sul luogo di lavoro è fondamentale affidarsi a dective professionisti che conoscono alla perfezione le leggi vigenti e possono fornire all’azienda tutti i dati necessari a difendere i propri interessi in caso di giudizio senza incorrere in errori che potrebbero portare a conseguenze anche gravi, con sanzioni fino a decine di migliaia di euro.

Da anni la squadra di Milano Investigazioni lavora ogni giorno al fianco dei propri clienti con indagini e controlli sui dipendenti volte a verificare le eventuali condotte illecite nel rispetto delle privacy e dello Statuto dei Lavoratori.