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testi di legge

TESTI DI LEGGE

ESTRATTI TESTI DI LEGGE

COSTITUZIONE ITALIANA – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

LIBRO PRIMO – Delle persone e della famiglia

LIBRO SECONDO – Delle successioni

LIBRO TERZO – Della proprietà

LIBRO QUARTO – Delle obbligazioni

LIBRO QUINTO – Del lavoro

LIBRO SESTO – Della tutela dei diritti

Libro primo: Disposizioni Generali

Titolo I – Degli organi giudiziari (Artt. 1-68)
Titolo II – Del pubblico ministero (Artt. 69-74)
Titolo III – Delle parti e dei difensori (Artt. 75-98)
Titolo IV – Dell’esercizio dell’azione (Artt. 99-111)
Titolo V – Dei poteri del giudice (Artt. 112-120)
Titolo VI – Degli atti processuali (Artt. 121-162)

Libro II – Del processo di cognizione

Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale (Artt. 163 – 310)
Titolo II: Del procedimento davanti al giudice di pace (Artt. 311-322)
Titolo III: Delle impugnazioni (Artt. 323-408)
Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro (Artt. 409-473)

Libro III – Del processo di esecuzione

Titolo I – Del titolo esecutivo e del precetto (Artt. 474-482)
Titolo II – Dell’espropriazione forzata (Artt. 483-604)
Titolo III – Dell’esecuzione per consegna o rilascio art. 605-611)
Titolo IV – Dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare (Artt. 612-614)
Titolo V – Delle opposizioni (Artt. 615-622)
Titolo VI – Della sospensione e dell’estinzione del processo (Artt. 623-632)

Libro IV – Dei procedimenti speciali

Titolo I – Dei procedimenti sommari (Artt. 633-705)
Titolo II – Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone (Artt. 706-742 bis)
Titolo III: Della Copia e della collazione di atti pubblici (Artt. 743-746)
Titolo IV: Dei procedimenti relativi all’apertura delle successioni (Artt. 747-783)
Titolo V: Dello scioglimento di comunioni (Artt. 784-791)
Titolo VI: Del procedimento di liberazione degli immobili dalle ipoteche (Artt. 792-795)
Titolo VII: (Artt. 796-805) Abrogato
Titolo VIII: Dell’arbitrato (Artt. 806–840)

Disposizione di attuazione

Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Vedi anche: – La riforma del processo civile ed altre modifiche. Le tabelle delle novità – Il testo delle norme che riformano il processo civile.

Il testo del codice penale coordinato ed aggiornato con le ultime modifiche che sono state introdotte dalla
Legge 21 febbraio 2006, n. 102 in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, dalla Legge 24 febbraio 2006, n. 85 in materia di reati d’opinione, dalla Legge 31 luglio 2006, n. 241 in materia di indulto, dal Decreto Legge 8 febbraio 2007, n. 8 in materia di prevenzione e repressione di fenomeni di violenza legati a competizioni calcistiche, dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di confisca dei beni, dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 in materia di criminalità informatica, dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 in materia di sicurezza e dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (Decreto Sicurezza), dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 (Collegato competitività), dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. Pacchetto sicurezza), dalla Legge 23 dicembre 2009, n.191 (Finanziaria 2010) e dal D.L. 4 febbraio 2010, n. 4 (c.d. Piano straordinario contro le mafie, convertito in Legge di conversione 31 marzo 2010, n. 50 ).

Libro I: Soggetti
Titolo I: Giudice (artt. 1-49)
Titolo II: Pubblico ministero (artt. 50-54-quater)
Titolo III: Polizia giudiziaria (artt. 55-59)
Titolo IV: L’imputato (artt. 60-73)
Titolo V: Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria (74-89)
Titolo VI: Persona offesa dal reato (artt. 90-95)
Titolo VII: Difensore (artt. 96-108)

Libro II: Atti
Titolo I: Disposizioni preliminari (artt. 109-124)
Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice (artt. 125-133)
Titolo III: Documentazione degli atti (artt. 134-142)
Titolo IV: Traduzione degli atti (artt. 143-147)
Titolo V: Notificazioni (artt. 148-171)
Titolo VI: Termini (artt. 172-176)
Titolo VII: Nullità (artt. 177-186)

Libro III: Prove
Titolo I: Disposizioni generali (artt. 187-193)
Titolo II: Mezzi di prova (art. 194-243)
Titolo III: Mezzi di ricerca della prova (artt. 244-271)

Libro IV: Misure Cautelari
Titolo I: Misure cautelari personali (artt. 272-315)
Titolo II: Misure cautelari reali (artt. 316-325)

PARTE SECONDA

Libro V: Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo I: Disposizioni generali (artt. 326-329)
Titolo II: Notizia di reato (artt. 330-335)
Titolo III: Condizioni di procedibilita’ (artt. 336-346)
Titolo IV: Attività a iniziativa della polizia giudiziaria (artt. 347-357)
Titolo V: Attività del pubblico ministero (artt. 358-378)
Titolo VI: Arresto in flagranza e fermo (artt. 379-391)
Titolo VI bis: Investigazioni difensive (artt. 391 bis-391 nonies)
Titolo VII: Incidente probatorio (artt. 392-404)
Titolo VIII: Chiusura delle indagini preliminari (artt. 405-415 bis)
Titolo IX: Udienza preliminare (artt. 416-433)
Titolo X: Revoca della sentenza di non luogo a procedere (artt. 434-437)

Libro VI: Procedimenti speciali
Titolo I: Giudizio abbreviato (artt. 438-443)
Titolo II: Applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444-448)
Titolo III: Giudizio direttissimo (artt. 449-452)
Titolo IV: Giudizio immediato (artt. 453-458)
Titolo V: Procedimento per decreto (artt. 459-464)
Titolo V-bis: Sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 464-bis- 464-novies)

Libro VII: Giudizio
Titolo I: Atti preliminari al dibattimento (artt. 465-469)
Titolo II: Dibattimento (artt. 470-524)
Titolo III: Sentenza (artt. 525-548)

Libro VIII: Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica
Titolo I: Disposizione generale (art. 549)
Titolo II: Citazione diretta a giudizio (artt. 550-555)
Titolo III: Procedimenti speciali (artt. 556-558)
Titolo IV: Dibattimento (artt. 559-567)

Libro IX: Impugnazioni
Titolo I: Disposizioni generali (artt. 568-592)
Titolo II: Appello (artt. 593-605)
Titolo III: Ricorso per cassazione (artt. 606-628)
Titolo IV: Revisione (artt. 629-647)

Libro X: Esecuzione
Titolo I: Giudicato (artt. 648-654)
Titolo II: Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (artt. 655-664)
Titolo III: Attribuzioni degli organi giurisdizionali (artt. 665-684)
Titolo IV: Casellario giudiziale (artt. 685-690)
Titolo V: Spese (artt. 691-695)

Libro XI: Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo I: Disposizioni generali (art. 696)
Titolo II: Estradizione (artt. 697-722)
Titolo III: Rogatorie internazionali (artt. 723-729)
Titolo IV: Effetti delle sentenze penali straniere (artt. 730-746)

Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura penale e disposizioni transitorie

Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale

Pubblichiamo il testo coordinato del Codice della Strada.

Il codice della strada è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ogni Stato definisce il contenuto e le modalità di esecuzione e di attuazione di tali norme in base al proprio ordinamento interno e agli accordi internazionali.

(Wikipedia sul Codice della Strada)

Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1-10 )
Titolo II – Accesso all’attività assicurativa (artt. 11-29)
Titolo III – Esercizio dell’attività assicurativa (artt. 30-51)
Titolo IV – Disposizioni relative a particolari mutue assicuratrici (artt. 52-56)
Titolo V – Accesso all’attività di riassicurazione (artt. 57-61)
Titolo VI – Esercizio dell’attività di riassicurazione (artt. 62-67)
Titolo VII – Assetti proprietari e gruppo assicurativo (artt. 68-87)
Titolo VIII – Bilancio e scritture contabili (artt. 88-105)
Titolo IX – Intermediari di assicurazione e di riassicurazione (artt. 106-121)
Titolo X – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti (artt. 122-160)
Titolo XI – Disposizioni relative a particolari operazioni assicurative (artt. 161-164)
Titolo XII – Norme relative ai contratti di assicurazione (artt. 165-181)
Titolo XIII – Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato (artt. 182-187)
Titolo XIV – Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari (artt. 188-209)
Titolo XV – Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione (artt. 210-220)
Titolo XVI – Misure di salvaguardia, risanamentoe liquidazione (artt. 221-282)
Titolo XVII – Sistemi di indennizzo (artt. 283-304)
Titolo XVIII – Sanzioni e procedimenti sanzionatori (artt. 305-331)
Titolo XIX – Disposizioni tributarie, transitorie e finali (artt. 332-355)

(regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146)

Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (abbr. con l’acronimo TULPS), nell’ordinamento giuridico italiano, è un testo unico emanato con il R.D. 6 novembre 1926 n. 1846 ed approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773. Con il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 venne emanato il relativo regolamento di esecuzione (Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Ambo i testi normativi sono tutt’oggi vigenti.

Caratteristiche:

Il TULPS si caratterizzò essenzialmente come un testo di polizia amministrativa, regolando con precisione (per i tempi doviziosa) le modalità di controllo statale delle attività dei privati che potessero rilevare ai fini della sicurezza pubblica e dando finalmente un’assai attesa compiuta definizione di molti punti lungamente dibattuti in giurisprudenza e in dottrina. Esso fu, in questo senso, anche strumento di riordino giacché differenze di impostazione od operative addirittura precedenti all’unità d’Italia continuavano a causare differenza di trattamento delle medesime fattispecie fra le diverse regioni italiane, sebbene inevitabilmente (e certo intenzionalmente) fu principalmente strumentale alle esigenze della particolare situazione di governo del periodo.

Il testo unico, sebbene regolasse in modo minuzioso taluni aspetti, da un lato lasciava poca discrezionalità alle autorità circa l’individuazione di obblighi e divieti, dall’altro era tuttavia molto generico in diversi punti, lasciando una certa di discrezionalità alle autorità competenti in materia dei vari settori, nei quali gli apparati statali, impersonati dai singoli funzionari, potevano applicare interpretazioni di una certa libertà che, se normalmente gestibili secondo principi di buon senso, ben si prestavano a maliziosi “intendimenti” orientati dalla politica.
Ad esempio, veniva stabilito il divieto dell’esercizio del mestiere di ciarlatano, non dandone nel contempo alcuna definizione, lasciando nella sostanza l’interpretazione al funzionario preposto, chiamato a interpretare le attività altrui. (Wikipedia)



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